Il registro generale dei testamenti è pronto per adeguarsi alla convenzione europea che prevede la comunicazione dei dati a esso destinati in forma telematica ma la disciplina dovrà tutelare il diritto alla privacy dei titolari di dati sensibili.

 Con un recente provvedimento il Garante della Privacy detta la linea sull’adeguamento agli strumenti telematici del Registro Generale dei Testamenti, formulando osservazioni a uno schema di regolamento predisposto dal Ministero della Giustizia per la trasmissione in formato elettronico dei dati relativi ai testamenti depositati presso i Notai della Repubblica.

In base alla Convenzione internazionale di Basilea del 1972 [1] infatti è stata prevista la creazione di un Registro Generale dei Testamenti nel quale devono essere trascritti tutti i testamenti ricevuti da un Notaio o depositati formalmente presso quest’ultimo nonché i verbali di pubblicazione dei testamenti stipulati a seguito dell’apertura di una successione, gli atti di ritiro di testamenti segreti e olografi depositati formalmente presso un Notaio e, infine, gli atti di revocazione e quelli di revocazione della revocazione rogati per mezzo di testamento per atto di Notaio.

Funzione del Registro è consentire agli interessati di conoscere l’esistenza di un testamento relativo a una persona deceduta, sia in Italia che presso uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione [2], richiedendo apposito certificato degli atti di ultima volontà presenti nel Registro.

Quando un Notaio riceve un testamento o comunque uno degli atti sopra indicati è tenuto a trascrivere l’atto nel Registro trasmettendo apposita scheda contenente i dati del testamento o comunque dell’atto stipulato, i propri riferimenti nonché i dati personali del testatore o della persona che ha stipulato.

Secondo la legge di ratifica della Convenzione [3] la trasmissione di tali dati può avvenire anche telematicamente ma la relativa disciplina deve essere contenuta in apposito Regolamento, il cui schema è stato analizzato dal Garante della Privacy [4] che ha concluso per l’introduzione di correttivi atti a migliorare la tutela della segretezza degli atti di ultima volontà fintantoché il testatore sia ancora in vita.

Poiché non soltanto il contenuto del testamento ma l’informazione della sua stessa esistenza devono rimanere segrete fino alla morte del soggetto che ne è autore, il Garante ha richiesto un miglioramento delle modalità tecnico operative con cui avverrà la trasmissione telematica degli atti e dei relativi dati adottando non già le misure minime di sicurezza bensì quelle idonee al trattamento dei dati medesimi come, ad esempio, in caso di iscrizione degli atti non andata a buon fine per evitare che, nelle more della regolarizzazione, il documento e il suo contenuto non vada perso o divenga accessibile a terzi estranei che non ne hanno diritto.

A tutt’oggi invece la richiesta di accesso e consultazione del Registro generale dei testamenti avviene rivolgendo, di persona o per corrispondenza, apposita istanza in bollo da 16 Euro alla sede del Registro in via Padre Semeria n. 95 – 00154 Roma, oppure rivolgendosi presso uno degli archivi notarili distrettuali presenti sul territorio nazionale che provvederà a inoltrare la richiesta al Registro.

Per il modulo di richiesta nonché per ulteriori informazioni circa i costi dei certificati rilasciati dal Registro in merito all’esistenza o meno di testamenti in Italia o nei Paesi aderenti alla Convenzione si può consultare il sito internet del Ministero della Giustizia alla pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.wp?tab=d

[1] Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972

[2] Oltre all’Italia hanno ratificato la Convenzione Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.

[3] Si tratta della L. 25 maggio 1981, n. 307.

[4] Provvedimento n. 618 del 25 novembre 2015 consultabile su http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4538494

– See more at: http://www.laleggepertutti.it/107208_registro-telematico-dei-testamenti-consultazione-e-privacy#sthash.oXwn1WTi.dpuf

 

Fonte :        La Legge per tutti

Registro telematico dei testamenti: consultazione e privacy

Ho consultato l'Ufficiale di stato civile del mio comune di residenza….

non vi è alcun obbligo da parte dei comuni al ricevimento di una notizia/certificato di decesso di comunicare alcunchè a nessuno e tantomeno verificare se siste un testamento….

quindi il consiglio è di informare uno o meglio più conoscienti che si relazionano abitualmente con voi di aver depositato un testamento e presso quale notaio….

e che provvedano ad informare gli eredi e/o il notaio…

Se avete amicizie negli uffici del vostro comune, informate (in via confidenziale) i funzionari del comune di ultima residenza anche se, ed anzi, soprattutto se:

siete iscritti AIRE ai quali arriverà certamente comunicazione per la cancellazione dagli elenchi elettorali e di stato civile.

Alla morte di un parente ricordate che siete voi che dovete preoccuparvi di verificare se esiste un testamento spendendo 16€ di carte da bollo….

Similar Posts
Latest Posts from elusione-fiscale.com