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Il MOSS è il nuovo regime facoltativo adottato in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, per i servizi B2C di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, prestati in altri Stati membri.

Dal 1° gennaio 2015 cambiano le regole Iva per i servizi forniti dai soggetti passivi (imprese, liberi professionisti, ditte individuali, ecc.) di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici resi in altri stati Europei a clienti privati (non soggetti passivi iva).

Da questa data, infatti, l’iva deve essere applicata nello Stato del destinatario del servizio (la vostra cliente residente in Spagna per intenderci).

Per ovviare al problema sorto fino ad ora di doversi registrare ai fini iva in ogni stato in cui il cliente destinatario del servizio risiede, è stato introdotto il nuovo sistema Moss (mini one stop shop), che permette, registrandosi, di versare in Italia l’imposta dovuta su questi servizi.

Per chi, quindi?

Per chi è soggetto passivo residente in Italia, ossia chi ha una partita iva italiana ed effettua prestazioni di servizi a clienti “privati” residenti nell’Unione Europea.

Per quali servizi?

La norma europea parla dei servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici. Si tratta, ad esempio, di acquisti via web di software, mp3, app, …

Scaricare ad esempio sul proprio smartphone un’app o un brano musicale da un fornitore spagnolo comporterà il pagamento dell’iva al 22%, che è l’aliquota ordinaria prevista in Italia, invece del pagamento dell’iva al 21% applicata in Spagna.

Allo stesso modo un’imprenditrice stabilita in Italia che vende attraverso il proprio sito web un servizio elettronico al suo cliente privato residente in Lussemburgo, invece di applicare il 22% di iva dovrà applicare il 15% pari all’aliquota vigente in quel paese e versarla attraverso il regime Moss allo Stato italiano, che poi successivamente la trasferirà allo stato lussemburghese.

Come funziona?

La registrazione avviene attraverso una sezione specifica del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove bisogna fornire una serie di informazioni per via elettronica.

Per chi è residente nella UE basta entrare nel sito e, attraverso le proprie credenziali Entratel o Fisconline, inviare la richiesta.

Per chi concluderà l’iter di registrazione a 2015 iniziato gli effetti decorreranno dal primo giorno del trimestre seguente a quello della comunicazione dell’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Se, prima di tale data, vengono effettuate operazioni rientranti nel regime, gli effetti decorrono dalla data della prima prestazione, purché il contribuente abbia comunicato allo Stato di identificazione di aver avviato attività rientranti nel regime entro il 10 del mese successivo a quello della prima prestazione.

Carlotta Cabiati

Triestina d'adozione, maestra di sci, velista, commercialista e mamma, aiuto le mie clienti a sopravvivere senza incubi al mondo delle tasse, assistendole in maniera professionale e attraverso nuovi strumenti digitali e innovativi, anche a distanza. La mia esperienza riguarda la consulenza fiscale e societaria, ma mi occupo anche di docenze e di rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate (contenziosi, assistenza in sede pre contenziosa, ecc.). Mi piace lavorare soprattutto con le donne, libere professioniste e freelance, dove in qualche modo rivedo me stessa. Passioni, interessi, famiglia e il sogno di avere una attività propria.

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