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Mini sportello unico –Aggiornamento

di Franco Ricca – Esperto fiscale

Adempimenti in formato UE per le imprese che aderiscono al regime IVA del MOSS (Mini one stop shop, o mini sportello unico): i margini di discrezionalità che sembrerebbero discendere dall’esonero dagli obblighi formali e contabili previsti dalla normativa interna, accordato dal D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, sono interamente colmati dalle puntuali disposizioni unionali contenute nel regolamento n. 282/2011.

La normativa UE impone alle imprese che si avvalgono del regime speciale la rilevazione analitica delle operazioni.

Obblighi in regime “MOSS”

Le imprese che attivano in Italia il regime semplificato del mini sportello unico – sia nella versione “UE” che in quella “non UE” – per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati a privati consumatori dell’UE, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione delle predette prestazioni effettuate in ciascun trimestre solare, entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, come previsto, in conformità alla direttiva IVA, dall’art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, nel testo integralmente sostituito dal D.Lgs. n. 42/2015.
La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni.
Entro lo stesso termine, le imprese devono versare l’imposta risultante dalla dichiarazione.
La dichiarazione trimestrale deve essere redatta secondo lo schema allegato C al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2015 per il regime “non UE”, ovvero, per il regime “UE”, secondo lo schema allegato D allo stesso provvedimento, adottato ai sensi del comma 8 dell’art. 74-quinquies.
Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere eseguito secondo le indicazioni anticipate dall’Agenzia con il comunicato stampa del 30 marzo 2015.

Fatturazione e registrazione

Ai sensi dell’art. 74-quinquies, comma 2, i soggetti che si avvalgono del regime speciale sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972, per cui non sono tenuti ad emettere fatture, a registrare le operazioni, ad istituire i registri contabili. Con decreto ministeriale, inoltre, dovrà essere disposto in via generale, come previsto dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 42/2015, l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.
L’esonero dalla fatturazione accordato dalla normativa italiana, ovviamente, vale per le prestazioni effettuate in Italia (cioè quelle rese a privati consumatori ivi stabiliti); di conseguenza, destinatarie della previsione agevolativa sono le imprese extraUE che attivano il regime “non UE” in Italia, nonché, per effetto dell’analoga disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 74-septies, introdotto dal D.Lgs. n. 42/2015, le imprese che attivano il regime speciale in un altro Paese UE, relativamente alle prestazioni effettuate in Italia.
Non sono interessate all’esonero, invece, le imprese che attivano il regime “UE” in Italia, poiché da tale regime sono escluse le prestazioni rese a consumatori stabiliti nel Paese membro in cui l’impresa ha la propria sede o una stabile organizzazione.
In proposito, nella “Guida al mini sportello unico” diffusa il 23 ottobre 2013 dalla Commissione europea, è precisato che “in materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo” (pag. 14 della “Guida”).
Tornando agli adempimenti, l’art. 74-quinquies, comma 10, impone alle imprese che si avvalgono del regime MOSS di conservare “un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate”.
La previsione è sostanzialmente conforme agli articoli 369 e 369-duodecies della direttiva IVA, che nell’ambito della disciplina del regime MOSS, rispettivamente nella versione “non UE” e “UE”, stabiliscono che il soggetto passivo deve tenere una documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale “sufficientemente dettagliata” per consentire i controlli.

La contabilità in regime MOSS

La genericità della normativa primaria, sia sovranazionale che interna, sembrerebbe lasciare alle imprese ampia discrezionalità in ordine alla forma e ai contenuti della documentazione da porre in essere ai fini dei controlli. In realtà, non vi sono margini di autonomia, in quanto la normativa unionale secondaria definisce in modo estremamente puntuale quali sono le informazioni che le imprese in regime MOSS devono rilevare, nonché le modalità di rilevazione.
Di questi aspetti si occupa infatti l’art. 63-quater del regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, aggiunto dal regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012.
Al par. 1, tale articolo stabilisce che, per essere considerata “sufficientemente dettagliata” ai sensi dei richiamati articoli della direttiva, la documentazione che i soggetti passivi in regime “MOSS” devono predisporre e conservare deve contenere le seguenti informazioni:
a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
b) il tipo di servizio prestato;
c) la data della prestazione del servizio;
d) la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
f) l’aliquota IVA applicata;
g) l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
h) la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;
i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;
l) le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.
Ai sensi del par. 2 dello stesso articolo, le suddette informazioni “sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna prestazione di servizi.”
Va ricordato che le disposizioni del regolamento sono obbligatorie e direttamente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in tutti gli Stati membri. Pertanto le imprese che si avvalgono del regime MOSS, ovunque identificate e a prescindere dalla normativa dello Stato membro di identificazione, devono in ogni caso attenersi alle puntuali indicazioni dell’art. 63-quater del regolamento.

 

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