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questo esaustivo e fondamentale post è opera di Mario Seminerio ed è stato pubblicato in originale sul suo sito, Phastidio.net. Consiglio a tutti di leggere con attenzione per sapere (con tanto di riferimenti a documenti ufficiali) di cosa si tratti.

E' facile notare che: secondo le regole del bail-in Europeo, gli obbligazionisti subordinati delle 4 banchette piddine “risolte” esecondo le chiacchiere di Renzi,  salvate (fra cui quella del padre della Boschi), sarebbero almeno in piccola parte stati ristorati con azioni delle nuove entità.

Quindi: NO

non è colpa dell’Europa,

della Germania, ma proprio:

del Governo Italiano !!

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Post di Mario Seminerio

Da ieri è entrato in vigore lo schema ufficiale di risoluzione delle banche in dissesto, preceduto in alcuni paesi da versioni “modificate” ed “attenuate” che hanno prodotto sconcerto e viva preoccupazione tra i risparmiatori. È quindi utile ed opportuno conoscere l’impianto di base delle procedure di bail-in, e fornire ai risparmiatori una bussola per evitare di mettersi in pericolo. Essendo consapevoli che, con qualche semplice accorgimento, il pericolo non è poi così elevato.

Intanto, ha suscitato sgomento e forse qualcosa di più simile ad orrore la decisione della banca centrale portoghese che, a quasi un anno dalla risoluzione del Banco Espirito Santo, ha pensato di spostare con un tratto di penna obbligazioni senior non garantite dalla good bank Novo Banco alla bad bank, infliggendo perdite agli obbligazionisti per quasi due miliardi di euro. Il tutto in conseguenza dell’esigenza di colmare il buco di capitale prodotto dallo stress test della Bce, nello scenario avverso. La decisione ha piallato gli investitori istituzionali che avevano acquistato quei bond, collocati con taglio minimo di 100.000 euro, e che un anno dopo il crack di Banco Espirito Santo si ritenevano al sicuro. Tra essi, anche gestori globali del risparmio quali Pimco e Blackrock. Quindi, in ultima istanza, la decisione portoghese ricadrà sui clienti dei fondi comuni e dei fondi pensione che avevano in pancia tali bond.

Ma questo è il passato, da ieri le norme sono chiare e sostanzialmente uniformi. Vediamo quindi che accade ai risparmiatori italiani in caso di dissesto di una delle nostre banche. In caso foste interessati, potete leggere l’utile documento della Banca d’Italia: lì troverete tutto quello che vi serve. Se invece andate di fretta e vi serve la sintesi essenziale, ecco ciò che serve sapere sul bail-in, cioè sul processo di svalutazione di azioni e crediti e loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una creare una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il bail-in scatta nella fase di dissesto, cioè quando a seguito di perdite il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l’autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono quindi da azionisti e creditori e di conseguenza non comportano oneri per i contribuenti.

Prima cosa da sapere: quali sono gli strumenti completamente esclusi dal bail-in, cioè quelli che non possono essere svalutati né convertiti in capitale? Ecco la lista:

1) I depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
2) Le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
3) Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
4) Le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
5) Le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
6) I debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Quindi, prendete subito nota di un particolare: le obbligazioni senior garantite (secured, come dicono gli anglosassoni) sono al sicuro. Chiaro? Questo implica, per quelli tra voi che tendono a vedere il bicchiere mezzo vuoto, che le obbligazioni senior non garantite (unsecured) siano teoricamente assoggettabili a bail-in, ma di questo parleremo tra poco. Come ogni regola che si rispetti, ci sono deroghe. Nelle parole di Bankitalia:

«Le passività non espressamente escluse dalla lista di cui sopra possono quindi essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità nazionali possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 per cento delle passività totali»

C’è un numero fondamentale, per capire il meccanismo. Il bail-in si applica infatti almeno all’8% del totale del “lato destro” del bilancio bancario, cioè della somma delle passività della banca in dissesto. Il primo passo dopo il dissesto è quindi quello di agire su questo minimo 8% di passività. Ancora Bankitalia:

«In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite»

Ecco quindi la lista dei soggetti colpiti dal bail-in, sino a concorrenza di almeno l’8% del totale del passivo:
1) Azionisti;
2) Detentori di altri titoli di capitale;
3) Altri creditori subordinati;
4) Creditori chirografari;
5) Persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
6) Fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti;

Ricordate, sino alla nausea: si colpiscono questi soggetti, nell’ordine sequenziale di cui sopra, sino al raggiungimento di almeno l’8% del totale delle passività della banca. E veniamo alla domanda che molti di voi stanno ponendosi in queste settimane: abbiamo capito che gli obbligazionisti subordinati sono sulla linea del fuoco. Ma che accade agli obbligazionisti senior unsecured, cioè non garantiti? In linea teorica, anche loro possono essere colpiti, ma solo se l’aggressione ad azioni e debito subordinato è risultata insufficiente a coprire le perdite e ricostituire il capitale della banca.

Che vi suggerisce, questo? Che se avete bond bancari senior unsecured dovete preliminarmente calcolare a quanto ammonta il cuscinetto rappresentato da obbligazioni subordinate: se tale cuscinetto è maggiore o uguale all’8% delle passività, avete pochi motivi di preoccupazione, a meno di dissesti così importanti da eccedere ampiamente la soglia minima dell’8%. Peraltro, anche se avete bond senior unsecured e la banca non ha cuscinetto assorbibile nel bail-in a mezzo di bond subordinati, c’è ancora speranza. Sempre Bankitalia:

«Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria»

Finché c’è deroga, c’è speranza. E per i famosi 100.000 euro in depositi? Lì il problema è ancora più remoto e gestibile. Se state sotto la soglia, la questione manco si pone. Se siete persone fisiche, state sopra i 100.000 euro e gli strumenti finanziari già aggrediti non fossero sufficienti a coprire le perdite e ricostituire il capitale della banca, ecco il vostro caso:

«I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8 per cento del totale delle passività»

Un po’ più chiaro, così? Lo speriamo. Come sempre, conoscere per deliberare. Poi, valgono le solite regole: non mettete tutte le uova nello stesso paniere, e conoscete gli strumenti finanziari in cui mettere i vostri soldi. Anche solo a grandi linee. Per tutto il resto, c’è un complotto tedesco che vi attende.

Fonte  >>    www.rischiocalcolato.it

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