reati-tributari

fonte: QuiFinanza
 

Ci sono molti modi di combattere l'evasione fiscale. Per fare uscire allo scoperto i furbetti (o i veri e propri ladri) lo Stato mette in campo strategie sempre più differenziate. Sul piano investigativo, e della deterrenza, si va dai blitz delle Finanza alla lente del nuovo redditometro e degli altri strumenti di accertamento induttivo del reddito. Si punta anche sulla tax compliance, pensando a riconoscimenti e premi per i contribuenti onesti. Ma si inasprisce anche la repressione con un importante giro di vite sui reati tributari: abbassamento della "soglia penale" di alcuni illeciti ed esclusione di molti alleggerimenti di pena.

Quando l'evasione è reato

Naturalmente non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità. Delle varie condotte tese a non pagare le tasse dovute – una task force del Governo ha identificato 19 profili di evasore – solo alcune sono considerate reati. La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (ammenda) o penale (multa o carcere). E spesso la soglia è quantitativa: dipende cioè da quanto si evade. Un discorso a parte spetta poi all'elusione fiscale, la "zona grigia" in cui si usano le norme esistenti con il solo scopo di ridurre il carico fiscale.

Restando al campo dell'evasione, vediamo le principali condotte che configurano un reato penale e le relative sanzioni (la norma di riferimento è il Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011).

Dichiarazione fraudolenta:
Condotta: falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati). Il reato sussiste se:
– l'imposta evasa è superiore a 30mila euro (prima era 77.468,53), e
– i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1 milione di euro.
Sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione infedele:
Condotta: dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato sussiste se:
– l'imposta evasa è superiore a 50mila euro (prima era di 103.291,38 euro), e
– i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 2 milioni di euro.
Sanzioni: reclusione da 1 a 3 anni.

Dichiarazione omessa:
Condotta: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva entro 90 giorni dalla scadenza. Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore a 30mila euro (prima era 77.468,53).
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.

Emissione di fatture false:
• Condotta: emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, a prescindere dall'utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall’importo (prima la soglia di punibilità era di 196 mila euro).
Sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili:
• Condotta: distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Si va in galera più facilmente

Per tutti questi reati

non si applica la sospensione condizionale della pena se l’imposta evasa supera:
• il 30% del volume d’affari;
• i 3 milioni di euro.

Anche i tempi di prescrizione aumentano passando da 6 anni passano a 8 anni. (A.D.M.)

N.d.R. …tutto questo l'anno scorso…

  ma il 2 Aprile 2015 colpo di scena, e con la 

  sent. Cass. n. 15449 del 15.04.15,

dalla Suprema Corte giunge la lieta novella (soprattutto per Berlusca) >

Evasione fiscale: niente più condanna per fatto tenue e pena fino a 5 anni

Retroattività della riforma del codice penale: archiviazione per chi commette reati tributari.

 

 

 

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Si applica anche ai procedimenti già aperti e in corso (effetto retroattivo) e agli illeciti di natura fiscale la nuova riforma del codice penale [1] che prevede l’automatica archiviazione per tutti i reati caratterizzati da fatto tenue e pene entro un determinato limite (massimo 5 anni di reclusione o sanzioni pecuniarie).

Così, grazie al nuovo decreto legislativo, si salva dalla sicura condanna l’evasore fiscale che ha un procedimento in corso, che il giudice (sia pure la Cassazione) deve ancora decidere.

Ed ecco che, alla luce di questi principi, arriva una delle primissime sentenze fiscali sulla “depenalizzazione” (o meglio “causa di non punibilità”): ed è proprio la Suprema Corte a firmare, poche ore fa, l’ordinanza [2] che fa il punto sulla riforma concernente i reati minori entrata in vigore il 2 aprile scorso.

Risultato: l’evasore non sconta più la condanna se la pena massima prevista dalla legge non supera i cinque anni e sussistono la non importanza del fatto (cosiddetta “tenuità”) e la non abitualità del comportamento del reo (sebbene lo stesso potrebbe anche essersi macchiato, in passato, di altri reati di natura diversa).

Non solo: la riforma è retroattiva (perché le norme favorevoli al reo si applicano anche ai fatti passati [3]) e l’esenzione dalla pena può essere chiesta per i giudizi già in corso, inclusi quelli che pendono davanti alla Cassazione.

Ma attenzione: basta anche la mancanza di una sola delle condizioni previste dalla nuova norma perché il giudice condanni l’evasore [4].

In poche parole, spiega la Suprema Corte, il giudice deve rilevare se, sulla base dei due unici requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, sussiste un ulteriore indice che è la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Solo in questo caso l’evasore sfuggirà alla condanna.

[1] Art. 131 bis cod. pen. Introdotta dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015.

[2] Cass. sent. n. 15449 del 15.04.15.

[3] Art. 2, comma 4, cod. pen.

[4] In sentenza si legge che “l’art. 131-bis, comma 1 cod. pen. delinea preliminarmente il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’articolo 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento”.

fonte:  http://www.laleggepertutti.it/85374_evasione-fiscale-niente-piu-condanna-per-fatto-tenue-e-pena-fino-a-5-anni

< N.d.R.    …ve lo aveva detto Berlusconi, mentre i comunisti festeggiavano la sua disfatta, che: avrebbe vinto le prossime elezioni !!! 

…Nemmeno Napoleone fu capace di tanto !! 

…ci sarà una New Waterloo…

…con esilio finale ad Antigua ??? >

 

NapoleoneBuonPartyOmer2011

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