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IVIE: aliquota, base imponibile e detrazioni.

Ecco la guida dell’Agenzia delle Entrate

Il Governo Monti con il Decreto Salva- Italia, convertito nella legge n. 214/2011, ha introdotto l’IVIE, l’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero da soggetti (persone fisiche) fiscalmente residenti in Italia, dettata da “ragioni di coerenza e uniformità” con l’IMU (per approfondimenti leggi Dichiarazione IMU: è scaduto il termine per la presentazione. Scattano le sanzioni). La decorrenza dell’imposta, fissata dal Decreto a partire dal 2011, è stata modificato dalla Legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che ha stabilito la decorrenza dal 2012, nonché diverse novità.

Cosa dobbiamo sapere?

Nella circolare 28/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i presupposti dell’imposta IVIE.

  • Soggetti passivi. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che i soggetti passivi dell’IVIE sono: il proprietario dell’immobile o il titolare di diritti reali sullo stesso, il concessionario (aree demaniali) o il locatario (dalla data di stipula e per la durata del contratto);
  • Determinazione dell’imposta. L’IVIE è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi nei quali si è protratto lo stesso (se si è protratto per 15 giorni, il mese si computa per intero). Se l’IVIE non supera i 200 euro (valore complessivo inferiore ai 26.381 circa), l’imposta non va versata;

Base imponibile. Come si calcola?

Base imponibile e aliquota
Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 – pdf. In sintesi, questo valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile:
per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
per il 2012 e 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Imposta+sul+valore+degli+immobili+estero+Ivie/SchedaInfo+IVIE/Base+imponibile+e+aliquota+scheda+IVIE/
 in poche parole il 0,76% del valore della casa
 che poi puoi detrarlo dall imu che paghi per la casa in america
esempio pratico: APPARTAMENTO A MIAMI – USA. VALORE 300.000 EURO
IMU ANNUA A MIAMI 2% = 6.000 EURO
TASSA ITALIANA 0,76% = 2.280
TOTALE DA VERSARE ALLO STATO ITALIANO ZERO IN QUANTO GIA’ PAGATO 6.000 EURO CHE POSSONO ESSERE DEDOTTI DAI 2.280 E DIVENTANO DUNQUE ZERO?
IN ALTRE PAROLE SI PAGHERA’ SEMPRE E SOLO LA DIFFERENZA TRA 0,76% ITALIANO – % DI IMU STRANIERA?
IN ALTRI TERMINI PENSO CHE SOLO DOVE NON C’E’ IMU SI PAGHI QUALCOSA.

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