Sembra aver raggiunto un punto fermo, la controversa questione relativa agli affitti in nero.

E’ finalmente arrivata, l’attesissima sanatoria.


Cosa succederà agli inquilini che avevano  autodenunciato  l’esistenza di un affitto in nero?
   E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 maggio 2014, la  legge n. 80/2014, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 47/2014,

Finalmente è stata messa la parola fine ad una situazione paradossale che, a seguito di una stravagante  sentenza della Corte Costituzionale del marzo scorso, si era venuta a creare nei contenziosi civili  riguardanti le locazioni in nero.

 la vicenda
Il legislatore aveva individuato un meccanismo Per facilitare l’emersione dei contratti di locazione in evasione di imposte, che obbiettivamente, aveva iniziato a dare i propri frutti, prevedendo un regime di particolare favore per l’inquilino che avesse denunciato all’Agenzia delle Entrate la mancata registrazione del contratto (anche verbale) di locazione.
 Gli inquilini, Col decreto legislativo 23/2011 avevano ottenuto la facoltà di denunciare di pagare un affitto irregolare o addirittura non registrato,  ottenendo contestualmente due vantaggi:

  • un canone notevolmente ridotto (pari appena  al triplo della rendita catastale);
  • la conversione automatica in un contratto della durata standard di 4+4 anni, e conseguente l’impossibilita, per il locatore, di sfrattare l’inquilino, ovvero accontentarsi di percepire  un canone enormemente inferiore rispetto al contratto non registrato. Il contratto di locazione così stipulato veniva riconosciuto conforme alla legge. Ecco, quindi, che molti conduttori, soprattutto studenti avevano iniziato a “denunciare” i padroni di casa avvalendosi di questa normativa,  atta a prevenire i contratti irregolari e l’evasione delle imposte relative.

La Corte Costituzionale

(Sarà un caso proprio quella di Roma, <N.d.R  sarei curioso di sapere quanti magistrati romani affittano loro immobili a studenti>)
Con la sentenza del marzo scorso, aveva vanificato gli effetti della legge 23/2011 , ritenendo incostituzionale il disposto legislativo, con effetto retroattivo. Veniva pertanto annullata la norma che aveva spinto gli affittuari alla denuncia, creando una situazione di incertezza e soprattutto prospettando l’ipotesi di sfratto per mancato pagamento del canone di locazione.
Immediato è stato il caos , data la delicatezza della materia dal forte impatto sociale e politico

il Piano Casa:  Nuove disposizioni introdotte


Con il recente  decreto-legge del Parlamento, gli inquilini potranno veder riconosciuti i loro diritti almeno fino al 31 dicembre 2015.

Con il decreto Casa vengono fatti salvi i diritti acquisiti di pagare un canone ridotto e poter rimanere in casa, per quelle locazioni  con data di stipulate anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale. Finalmente si è voluto tener conto dell’aspetto sociale del problema e salvaguardare gli effetti positivi per l’erario dell’autodenuncia delle locazioni fraudolente ai danni del fisco, da parte degli inquilini coraggiosi che negli ultimi mesi hanno corso il rischio di venire sfrattati.

Proprio l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale avrebbe potuto portare a condannare quale  “moroso” il conduttore che stesse versando il canone legale anziché quello fraudolento. <N.d.R  rispettasse lo stato gli impegni che assume: Fornero docet>

Salvaguardia degli effetti prodotti


Sono fatti salvi, quantomeno fino alla data del 31 dicembre 2015,  i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


 Sonni tranquilli per gli inquilini fino al 31 dicembre 2015,    ….amen !

 

 

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