Se un’impresa intende effettuare delle operazioni intracomunitarie (di acquisto o di vendita) deve essere iscritta in un apposito registro che prende il nome di Vies (acronimo di Vat information exchange system).

L’archivio Vies contiene l’elenco di tutte quelle imprese comunitarie autorizzate ad effettuare acquisti e vendite intracomunitarie nel territorio dell’Unione europea.

 

Come si richiede l’iscrizione a vies?

Per richiedere l’iscrizione al registro Vies, un’impresa può farlo direttamente in sede di dichiarazione inizio attività, oppure, in un momento successivo, cioè in modo telematico mediante il servizio Entratel, avvalendosi eventualmente di un commercialista, ragioniere, consulente del lavoro o caf. L’opzione di iscrizione a vies è perpetua, cioè non va rinnovata annualmente; l’abilitazione dura finché l’impresa non dichiara espressamente di non voler più effettuare operazioni intracomunitarie, mediante revoca effettuata con modalità telematiche.

 

I soggetti obbligati a richiedere l’iscrizione

Tutti i soggetti Iva, cioè che hanno una partita Iva, e che esercitano nel territorio statale attività d’impresa, cioè attività economica abituale diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione al Vat information exchange system.

L’obbligo di registrazione all’archivio Vies sussiste anche per i professionisti, cioè per coloro che esercitano nel territorio statale attività di lavoro autonomo.

Esiste poi un’ulteriore obbligo di richiedere l’iscrizione a carico delle imprese estere che detengono una stabile organizzazioni in Italia, cioè una sede fissa d’affari attraverso cui l’operatore estero esercita l’attività d’impresa.

Infine, l’obbligo vale anche per gli operatori non residenti che optino per l’identificazione diretta ai fini Iva (attraverso il modello ANR) o che abbiano provveduto a nominare un rappresentante fiscale.

 

Quali sono gli adempimenti e i tempi di inclusione?

Gli adempimenti per richiede l’inclusione al sistema Vat information exchange system sono abbastanza semplici:

  • per le persone fisiche basta compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I del modello AA7;
  • per i professionisti (cioè per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo) e per ditte individuali, occorre compilare il quadro AA9;
  • gli enti non commerciali possono optare per l’inclusione al sistema vies sbarrando la casella “C” del quadro A del modello AA7;

Quando l’iscrizione all’archivio vies viene richiesta per il tramite di un commercialista, consulente del lavoro caf ecc. Tali soggetti hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema Entratel. Lo stesso vale per la richiesta di revoca.

Per quanto riguarda i tempi d’iscrizione al Vat information exchange system, dal mese di novembre 2014 l’inclusione dell’operatore nella banca dati avviene immediatamente, senza dover attendere, come in passato, i fastidiosi 30 giorni, in virtù di un decreto di semplificazione.

Grazie all’eliminazione dei tempi di attesa, i controlli del fisco sul diritto di un operatore di essere incluso nella banca dati Vat information exchange system non sono più di carattere preventivo, bensì di tipo repressivo.

In sostanza, ora il soggetto che chiede l’autorizzazione al V.i.e.s. è automaticamente incluso in tale archivio.

 

Perché esiste il Vies?

Il vies è una banca dati concepita per prevenire e individuare le frodi all’iva comunitaria, tra cui in primis le frodi carosello. I caroselli fiscali sono quelle frodi in cui più imprese comunitarie, appartenenti stati comunitari diversi, evadono l’iva al fine di ottenere merce da poter vendere ad un prezzo più competitivo sul mercato. La frode carosello distorce il mercato e crea una concorrenza sleale con le altre imprese che pagano le tasse.

 

Come si controlla se un’impresa è iscritta a vies?

Per controllare se un’impresa è autorizzata ad effettuare operazioni comunitarie, basta collegarsi al sito dell’agenzia dell’entrate o a quello della Comissione europea Europea, ove esiste un’apposita sezione dedicata agli scambi comunitari.

Il procedimento di controllo è semplicissimo: basta digitare la partita iva dell’operatore comunitario interessato e dare l’ok. Se l’esito del controllo sarà positivo, l’operatore è autorizzato ad effettuare scambi intracomunitari; se invece il controllo avrà esito negativo, l’impresa comunitaria non è stata autorizzata all’iscrizione al vies.

Nell’immagine sottostante è riportata la schermata di controllo sul sito ufficiale della commissione europea.

controllo vies

Nell’immagine che segue è riportato lo screenshot del procedimento di controllo sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

controllo vies agenzia delle entrate

In entrambi i casi, per effettuare il controllo della partita iva dell’operatore comunitario è necessario selezionale prima lo stato di appartenenza del soggetto.

Solo successivamente, ci verrà richiesto di inserire la partita iva dell’operatore comunitario che intendiamo controllare.

Sia utilizzando il sito dell’agenzia delle entrate, sia quello dell’Unione europea, i dati del controllo saranno attendibilissimi.

Fonte:  C.E.S.F.I. (Centro studi sulla fiscalità internazionale), con sede in Milano (MI), via Copernico nr. 38.

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